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ACB Risponde

Sezione ACB Risponde.
Editoriale di approfondimento su temi e domande suggerite dai nostri lettori.

ALBO PRETORIO (1)

 Con il “mille proroghe” (art. 2, comma 5, D.L. 30.12.2009 n. 194, convertito con L. n.25, del 26.2.2010) è stato prorogato al 1/1/2011 il termine previsto dall’art 32, comma 5, della legge 18/6/2009, n.69, a decorrere dal quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità legale.

Poiché gli atti ed i provvedimenti redatti inizialmente in originale cartaceo devono essere pubblicati nell’albo in formato "pdf " o con altra soluzione tecnica appropriata per evitare (o almeno limitare) la manipolazione del testo, tale operazione non richiede obbligatoriamente firma digitale.
Al contrario gli atti e i provvedimenti predisposti in via originale su supporto digitale, o successivamente trasformati in un file elettronico-digitale dichiarato copia conforme all'originale cartaceo ai sensi del Codice dall'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, 82 e s.m.i.)per la pubblicazione dovrebbero essere sottoscritti con firma digitale.
In sintesi: per garantire un completo e corretto funzionamento dell’albo dopo la fase transitoria, è consigliabile dotarsi di firma digitale, anche se tale strumento non è ancora formalmente obbligatorio. Con l’art. 36 della citata legge n. 69/09 è stato infatti aggiunto all’art. 2 del codice dell'amministrazione digitale, il seguente comma 2-bis.:
“Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblicaovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti,anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative”.
Per quanto riguarda gli allegati preciso che gli atti, normalmente, devono essere pubblicati integralmente con tutti gli allegati. Qualora la tipologia (cartografie/planimetrie, ecc.), la complessità o la consistenza, non ne consentano l’integrale pubblicazione, si può procedere pubblicando unitamente all’atto principale un apposito avvisocontenente tutti gli elementi essenziali soggettivi ed oggettivi per l’esatta individuazione di tale allegato (ente, organo od ufficio da cui promana, oggetto, data, protocollo ed altri dati identificativi del contenuto descritto sinteticamente con ogni altro elemento utile, compresa l’identificazione del tecnico–dirigente–funzionario redigente), nonché l’ufficio presso il quale sia liberamente consultabile durante il periodo di pubblicazione del relativo avviso.
APPALTO TRASPORTO PUBBLICO (1)

 Sì, l'interpretazione è corretta: non rientra nella spesa di personale in quanto prestazione di servizio. Attenzione però a non cadere nel tranello dell'intermediazione di manodopera.

A tal proposito si fornisce di seguito la definizione di appalto:
Definizione di appalto
(art. 1655 Codice civile)Il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio (committente, appaltante) verso un corrispettivo in denaro.
Il legittimo contratto di appalto di opere e servizi e' il contratto con il quale un soggetto (appaltatore) si impegna in cambio di un corrispettivo a realizzare a proprio rischio un determinato risultato (opera o servizio), avvalendosi in piena autonomia di una propria organizzazione imprenditoriale e di propri dipendenti nell'interesse di un altro soggetto (committente, appaltante).
Requisiti
Il requisito fondamentale affinché il contratto d’appalto sia legittimo e' che l'appaltatore sia, a tutti gli effetti, un imprenditore e non un intermediario.
L'appaltatore deve avere una propria autonomia e un'organizzazione, anche strumentale, nella direzione e conduzione dei lavori.
L'art. 1 della legge 1369/60 vieta l'appalto di mere prestazioni di mano d'opera per qualunque opera o servizio.
Per appalto di mere prestazioni di mano d'opera s’intende ogni forma di appalto o subappalto nel quale l'appaltatore utilizzi capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltante, anche nel caso in cui l'appaltatore corrisponda un compenso all'appaltante per l'uso di macchinari e attrezzature.
In particolare la legge vieta all'imprenditore:
- Di affidare in appalto, in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.
Va sottolineato che al fine di valutare la legittimità o meno dell'appalto, il conferimento eventuale di capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltatore deve comunque essere di modesta entità quantitativa e qualitativa (Cass. 13015/92).  
Occorrerebbe fare alcune valutazioni e verificare quale sarebbe la spesa prevalente se si ponessero a carico della ditta anche manutenzione, fornitura della benzina e assicurazione.
L'ispettorato del lavoro ha il compito di vigilare sul rispetto della legge 1369/1960 e attua controlli sulla liceità degli appalti,  nonché l'esecuzione di prestazioni saltuarie e occasionali, di breve durata, non rientranti nel ciclo produttivo e nell'organizzazione dell'impresa (art. 5, legge 1369/69)
PATTO DI STABILITA’ (1)

A partire dal 31/5/2010, data di entrata in vigore del D.L. 78/2010, per gli enti che non rispettano il limite previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, scatta il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipo di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Anche se la norma prevede che il divieto scatti nell'anno successivo è da intendersi che sarebbe bene adeguarsi immediatamente in quanto accentuare lo splafonamento potrebbe comportare responsabilità patrimoniale. Pertanto, anche in caso di mobilità volontaria in uscita, trovandosi in una situazione di eccedenza rispetto al limite della spesa consentito, fino al 31/12/2010 non è possibile procedere in alcun modo alla sua sostituzione, anche con mobilità in entrata ancorché compensativa, in quanto la non sostituzione dà la possibilità di rientrare totalmente nel limite della spesa consentito o, perlomeno, di ridurre l'eccedenza. 

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