Sì, l'interpretazione è corretta: non rientra nella spesa di personale in quanto prestazione di servizio. Attenzione però a non cadere nel tranello dell'intermediazione di manodopera.
A tal proposito si fornisce di seguito la definizione di appalto:
Definizione di appalto
(art. 1655 Codice civile)Il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio (committente, appaltante) verso un corrispettivo in denaro.
Il legittimo contratto di appalto di opere e servizi e' il contratto con il quale un soggetto (appaltatore) si impegna in cambio di un corrispettivo a realizzare a proprio rischio un determinato risultato (opera o servizio), avvalendosi in piena autonomia di una propria organizzazione imprenditoriale e di propri dipendenti nell'interesse di un altro soggetto (committente, appaltante).
Requisiti
Il requisito fondamentale affinché il contratto d’appalto sia legittimo e' che l'appaltatore sia, a tutti gli effetti, un imprenditore e non un intermediario.
L'appaltatore deve avere una propria autonomia e un'organizzazione, anche strumentale, nella direzione e conduzione dei lavori.
L'art. 1 della legge 1369/60 vieta l'appalto di mere prestazioni di mano d'opera per qualunque opera o servizio.
Per appalto di mere prestazioni di mano d'opera s’intende ogni forma di appalto o subappalto nel quale l'appaltatore utilizzi capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltante, anche nel caso in cui l'appaltatore corrisponda un compenso all'appaltante per l'uso di macchinari e attrezzature.
In particolare la legge vieta all'imprenditore:
- Di affidare in appalto, in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.
Va sottolineato che al fine di valutare la legittimità o meno dell'appalto, il conferimento eventuale di capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltatore deve comunque essere di modesta entità quantitativa e qualitativa (Cass. 13015/92).
Occorrerebbe fare alcune valutazioni e verificare quale sarebbe la spesa prevalente se si ponessero a carico della ditta anche manutenzione, fornitura della benzina e assicurazione.
L'ispettorato del lavoro ha il compito di vigilare sul rispetto della legge 1369/1960 e attua controlli sulla liceità degli appalti, nonché l'esecuzione di prestazioni saltuarie e occasionali, di breve durata, non rientranti nel ciclo produttivo e nell'organizzazione dell'impresa (art. 5, legge 1369/69)