Con il “mille proroghe” (art. 2, comma 5, D.L. 30.12.2009 n. 194, convertito con L. n.25, del 26.2.2010) è stato prorogato al 1/1/2011 il termine previsto dall’art 32, comma 5, della legge 18/6/2009, n.69, a decorrere dal quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità legale.
Poiché gli atti ed i provvedimenti redatti inizialmente in originale cartaceo devono essere pubblicati nell’albo in formato "pdf " o con altra soluzione tecnica appropriata per evitare (o almeno limitare) la manipolazione del testo, tale operazione non richiede obbligatoriamente firma digitale.
Al contrario gli atti e i provvedimenti predisposti in via originale su supporto digitale, o successivamente trasformati in un file elettronico-digitale dichiarato copia conforme all'originale cartaceo ai sensi del Codice dall'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, 82 e s.m.i.)per la pubblicazione dovrebbero essere sottoscritti con firma digitale.
In sintesi: per garantire un completo e corretto funzionamento dell’albo dopo la fase transitoria, è consigliabile dotarsi di firma digitale, anche se tale strumento non è ancora formalmente obbligatorio. Con l’art. 36 della citata legge n. 69/09 è stato infatti aggiunto all’art. 2 del codice dell'amministrazione digitale, il seguente comma 2-bis.:
“Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblicaovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti,anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative”.
Per quanto riguarda gli allegati preciso che gli atti, normalmente, devono essere pubblicati integralmente con tutti gli allegati. Qualora la tipologia (cartografie/planimetrie, ecc.), la complessità o la consistenza, non ne consentano l’integrale pubblicazione, si può procedere pubblicando unitamente all’atto principale un apposito avvisocontenente tutti gli elementi essenziali soggettivi ed oggettivi per l’esatta individuazione di tale allegato (ente, organo od ufficio da cui promana, oggetto, data, protocollo ed altri dati identificativi del contenuto descritto sinteticamente con ogni altro elemento utile, compresa l’identificazione del tecnico–dirigente–funzionario redigente), nonché l’ufficio presso il quale sia liberamente consultabile durante il periodo di pubblicazione del relativo avviso.